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L’abrogazione dell’obbligo di allegare l’attestato di qualificazione/certificazione energetica agli atti di compravendita e di locazione è il tema dello Studio n. 334-2009/C redatto dal Consiglio Nazionale del Notariato.
Tale obbligo è stato cancellato dall’art. 35, comma 2 bis, del DL 112/2008 convertito nella legge 133/2008.
Su questa norma è in corso una procedura di infrazione della Commissione europea.

A partire dal 1° luglio 2009 - spiegano i notai - tutti gli immobili devono essere dotati dell’attestato di certificazione energetica (ACE), così come previsto all’art. 6 del Dlgs 192/2005, ferma restando la possibilità di alienare un immobile non dotato di ACE.
Dall’entrata in vigore delle Linee guida nazionali (25 luglio 2009) l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) ha sostituito l’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE).
Mentre l’obbligo di dotazione per gli immobili di nuova costruzione o che abbiano subito interventi di ristrutturazione importante (realizzati con permesso di costruire o DIA, rispettivamente richiesto e presentata dopo l’8 ottobre 2005) il costruttore o il venditore deve redigere la certificazione energetica.
Dall’obbligo sono esclusi gli immobili vincolati; i fabbricati industriali, artigianali e agricoli riscaldati per esigenze del processo produttivo; i fabbricati isolati con una superficie a 50 mq. Dopo l’abrogazione dell’obbligo di allegazione dell’ACE, al notaio spetta un ruolo essenzialmente informativo a favore delle parti, cioè una completa illustrazione della disciplina energetica, con particolare riferimento agli aspetti della dotazione e della consegna del documento.

I notai devono quindi spiegare ai contraenti che alla base dell’obbligo vi è un interesse pubblico a conoscere il rendimento energetico degli edifici, “di limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra posti dal protocollo di Kyoto”, nonché di “promozione dell’uso razionale dell’energia e delle fonti rinnovabili anche attraverso la sensibilizzazione e l’informazione degli utenti finali”.
Il notaio spiegherà che il momento nel quale diviene giuridicamente rilevante l’obbligo della dotazione coincide con quello del trasferimento della proprietà degli stessi. Inoltre, nell’ipotesi di edifici nuovi o ristrutturati, il notaio informerà le parti che in mancanza di ACE non possono essere conseguite né una regolare ed efficace dichiarazione di fine lavori né l’agibilità.
In secondo luogo ai contraenti verrà spiegato che l’obbligo di dotazione, pur essendo a carico del venditore o del costruttore, può essere assunto dall’acquirente sulla base di una specifica pattuizione nel rogito notarile tra le parti, adeguatamente informate e valutati i propri interessi concreti.

Svolta un’esauriente informazione sull’obbligo di dotazione e consegna della certificazione energetica, il notaio solleciterà le parti ad una regolamentazione del rapporto, senza che ciò tuttavia debba necessariamente ed obbligatoriamente avvenire nell’atto notarile.
Sarà rimessa alla scelta del notaio, quindi, procedere o meno alla documentazione dell’avvenuta informazione alle parti sulla dotazione energetica dell’edificio, fino a quel momento espressa verbalmente.
Le parti, compiutamente informate del notaio e su sollecitazione di quest’ultimo, disciplineranno le modalità di dotazione dell’ACE nonché la consegna dello stesso.

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